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LO STATUTO




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IL NUOVO STATUTO
“VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA “ DELL’ASSOCIAZIONE “OLTRE I CONFINI ONLUS”
Il giorno 6 del mese di dicembre dell’anno 2002 in Cisterna di Latina, Via Garibaldi n. 20, presso la sede sociale, alle ore 21.00, si è tenuta, debitamente convocata, la assemblea dei soci dell’ associazione per discutere e delibèrare sul seguente o.d.g.:
1) MODIFICA DELLO STATUTO;
2) RINNOVO CARICHE SOCIALI;
3) VARIE ED EVENTUALE.
Sono presenti tutti i soci.
Il Presidente, constata la validità della seduta chiama la signora CT a fungere da segretario della riunione ed estensore del presente verbale.
Il Presidente illustra i motivi che hanno portato il Consiglio Direttivo dell’associazione a proporre la modifica dello statuto e dà lettura dello Statuto Sociale, allegato al presente Atto sotto la lettera (A),che dopo ampia discussione viene posto in votazione ed approvato all’unanimità.
In particolare lo Statuto ribadisce che l’adesione all’associazione è libera e volontaria, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dei soci, che le cariche sono elettive, che è assolutamente escluso ogni tipo di lucro.
Dopo ampia ed approfondita discussione l’assemblea all’unanimità approva lo statuto nella versione proposta dal presidente demandando allo stesso il potere di apportare le eventuali modifiche richieste in sede di registrazione.
Passando al secondo punto all’o.d.g. relativo al Rinnovo cariche sociali, si procede alla votazione palese, per alzata di mano.
All’unanimità sono stati eletti alla carica di:
PRESIDENTE: A. M.
VICE PRESEDENTE: C.T.
TESORIERE: G.S.
SEGRETARIO: D.B.
CONSIGLIERE: D.DP
Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente, al1e ore 23.00 scioglie l’assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale.
ALLEGATO A-
-STATUTO
DELL’ ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE
OLTRE I CONFINI ONLUS
AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
DENOMINAZIONE - SEDE -DURATA
Articolo 1
E’ costituita l’associazione denominata “OLTRE I CONFINI ONLUS”- organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) - di seguito detta associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse, non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre1997, n. 460.
Articolo 2
L’associazione ha sede attualmente in Cisterna di Latina (LT), Via Garibaldi, 20 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
Articolo3
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4
OLTRE I CONFINI ONLUS è un’associazione che non ha finì di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, rispetto del principio di parità tra uomini e donne, elettività e gratuità delle cariche sociali L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone di: - Sostenere iniziative dirette all’aiuto di popolazioni del terzo mondo, di popolazioni colpite da calamità naturali e guerre, con lo sviluppo di infrastrutture capaci di dare la base per uno sviluppo sociale autonomo delle zone interessate ivi comprese iniziative per lo sviluppo dell’economia locale anche attraverso il microcredito; - Promuove corsi, convegni, seminari, iniziative di studio, scambi culturali, attività editoriali che permetto no di sensibilizzare le problematiche di cui al punto precedente; - Svolgere attività commerciali, marginali e connesse agli scopi istituzionali previste dalla legislazione vigente, di cessione di beni e prestazioni di servizio verso pagamento di corrispettivi effettuate in conformità di finalità statutarie dell’associazione; - Promuove l’adozione a distanza finalizzate al sostegno e soprattutto all’istruzione e alla formazione. L’associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri finì. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. SOCI Articolo 5 Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo. I soci possono essere: - Soci Fondatori. Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo. -Soci Operativi. Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando la propria attività secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso. Soci Onorari. Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a fame parte effettiva per espresso divieto normativo. - Soci Sostenitori o Promotori. Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. I soci Onorari e Sostenitori o Promotori possono partecipare come osservatori alle riunioni dell’assemblea dei soci. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, con voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’associazione. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato. Ogni socio dovrà mettere a disposizione dell’associazione le informazioni utili al fine della promozione d’azioni e progetti d’utilità del singolo o di una pluralità d’associati. Le quote sociali sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità delle stesse. E’ esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, della partecipazione alla vita associativa. Articolo 6 Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione. Articolo 7 La qualità di socio si perde per: Decesso; - Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. - Dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso. - Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa. RISORSE ECONOMICHE Articolo 8 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite: a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); c) introiti derivanti da convenzioni; d) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione; e) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; f) contributi di organismi internazionali; g) donazioni e lasciti testamentari; h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo; i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; L’associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui alla legge n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: - beni mobili ed immobili; - donazioni, lasciti o successioni. Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Articolo 9 Sono organi dell’associazione: a) l’assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il collegio dei revisori; d) i Probiviri; e) il presidente. Tutte le cariche elettive sono gratuite. ASSEMBLEA DEI SOCI Articolo 10 L’Assemblea è sovrana, regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l’assemblea ha il compito: a) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo; b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa. Articolo ll L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. Articolo 12 Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Articolo 13 Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea. I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. CONSIGLIO DIRETTIVO Artico 14 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea e resta in carica per cinque anni. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. li Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro Io studio di problemi specifici. Articolo 15 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. Articolol6 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando alloro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni. Articolol7 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Articolo 18 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Articolo l9 Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione e la gestione dei fondi di concedo con il Presidente; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario. Articolo 20 Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica cinque anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadentì nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente: - predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione; - redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione; - vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione; - determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati; - emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione. Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso e’ sostituito dal vicepresidente. PROBIVIRI Articolo 21 L’assemblea qualora Io ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probivin sono inappellabili. COLLEGIO DEI REVISORI Articolo 22 li Collegio dei Revisori dell’associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica cinque anni. 11 collegio dei revisori è nominato dall’assemblea. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllollare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione per venficarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. li collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membro del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente. BILANCIO O RENDICONTO Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare. ESERCIZIO SOCIALE Articolo 23 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio (rendiconto) che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. SCIOGLIMENTO Articolo 24 In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’associazione, devolverà il proprio patrimonio, sentito l’organismo di controllo ,ad altra associazione con finalità analoghe e ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge. NORME FINALI Articolo 25 Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.







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Pubblicato su: 2005-02-21 (8764 letture)

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