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LO STATUTO




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ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
LATINA, 2 LUGLIO 1993
Pep. n.335262 Racc.n.23466
STATUTO
Art. 1 Denominazione e sede legale.
La denominazione de!l’Associazione è “OLTRE I CONFINI”.
La sede è in Cisterna di Latina via Garibaldi n.20
Art. 2 Finalità e scopi:
Scopo primario dell’associazione è di promuovere e sostenere ogni iniziativa di solidarietà internazionale.
L’Associazione si propone lo scopo di:
Sostenere iniziative dirette all’aiuto di popolazioni del terzo mondo, di popolazioni colpite da calamità naturali e guerre, con lo sviluppo di infrastrutture capaci di dare la base per uno sviluppo sociale autonomo delle zone interessate.
Promuovere corsi, convegni, seminati iniziative di studio, scambi culturali, attività editoriali che permettano di sensibili le problematiche di cui al punto precedente.
Svolgere attività commerciali di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi effettuate in conformità di finalità statutarie dell’Associazione.
Prendere tutte e iniziative atte al conseguimento dei fin statutari dell’Associazione.
Non persegue alcun fine di carattere partitico, politico, di lucro o di diretta difesa di interessi di categoria.
Art. 3 Condizione di ammissione.
Possono essere soci dell’Associazione:
I cittadini che ne facciano espressa richiesta.
Per diventare socio dell’Associazione occorre proporre domanda scritta ai Consiglio Direttivo per iscritto.
L’ammissione è deliberata con maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.
Art. 4 Diritti degli Associati.
Gli associati hanno diritto di partecipare all’elaborazione e realizzazione dei programmi e delle attività dell’Associazione, nonché usufruire dei servizi che l’Associazione fornisce.
Art. 5 Recesso degli associati.
E’ ammesso in qualsiasi momento il recesso degli associati.
L’intenzione di recedere deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto.
Art. 6 Esclusione degli associati.
L’esclusione degli associati viene deliberata a maggioranza assoluta dell’Assemblea.
Sono motivi di esclusione:
1- La mancata osservanza del presente Atto Costitutivo e delle regole successivamente approvate dall’Assemblea degli associati.
2- Atti o comportamenti che, in qualunque modo, comportino un danno materiale o morale all’Associazione.
Art. 7 Il Patrimonio del dell’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
1- Le quote annuali o periodiche eventualmente deliberate.
2- Dai contributi e dalle liberalità erogate da persone fisiche o enti sia essi privati che pubblici. 3- Dagli eventuali proventi derivanti da attività associative.
In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad associazioni che svolgono gli stessi fini associativi di aiuto internazionale.
Art. 8 Quorum costitutivi e deliberativi.
L’assemblea è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli associati.
Se non è diversamente previsto l’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
E’ ammessa la delega per la partecipazione all’Assemblea. La delega può essere fatta soltanto per un assemblea.
Ogni associato non può ricevere più di una delega per assemblea.
La convocazione dell’Assemblea è fatta tramite affissione in bacheca, dieci giorni prima della convocazione, stabilendo anche la eventuale seconda convocazione che non può essere nello stesso giorno.
Art. 9 Competenze dell’Assemblea.
L’Assemblea ha una competenza generale.
In modo particolare delibera:
1- Sul bilancio preventivo e consuntivo.
2- Sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.
3- Sulla nomina del Presidente dell’Associazione.
4- Sui programmi delle attività associative. Per le deliberazioni di cui al punto 2 e 3 sono richiesti i due terzi dell’Assemblea come maggioranza.
Art. 10 Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si compone di 5 membri ed amministra i fondi dell’Associazione e prende le decisioni riguardanti lo sviluppo dell’attività esegue le delibere assembleari e prende tutti i provvedimenti urgenti, per i quali non è agevole la convocazione dell’Assemblea.
Il Consiglio tiene le scritture contabili e i libri dell’Associazione.
Il Consiglio prepara i bilanci ed i programmi dell’attività seguendo le indicazioni dell’assemblea.
Art. 11 Presidente dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha la funzione di manifestare all’esterno la volontà dell’Assemblea. Egli ha la rappresentanza negoziale e processuale dell’Associazione.
Art. 12 II Segretario e il Tesoriere.
Il Segretario esegue le disposizioni impartitegli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. Provvede in particolare a redigere e conservare i verbali delle assemblee.
L’indirizzo della sede sociale può esere cambiato con deliberazione dell’Assemblea.
Il Tesoriere gestisce i fondi dell’Associazione rimane in carica due anni.




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